Caratteristiche della Fattura Elettronica in Perù

La fatturazione elettronica in Perù è nota come CPE (Comprobantes de Pago Electrónicos) ed è regolata dal Sistema di Emissione Elettronica (SEE). L'utilizzo di questo sistema da parte delle aziende comporta l'adozione di requisiti tecnici da parte di emittenti e destinatari e la comunicazione online con la Sovrintendenza Nazionale delle Dogane e dell'Amministrazione Fiscale (SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). L'implementazione graduale è iniziata a gennaio 2014. Nel corso del 2018 hanno aderito al modello le società di servizi di credito ipotecario, le società con attività manifatturiere, edilizie, alberghiere e di ristorazione e i contribuenti con un certo fatturato.

Le ultime ad aderire al sistema di fatturazione elettronica sono le piccole e medie imprese, alle quali è stata concessa una proroga fino all'inizio del 2022. Attualmente, il 100% dei contribuenti è obbligato a emettere fatture in formato elettronico, che riguardano i seguenti documenti:

  • Fattura.
  • Boleta de venta (Individual o Resumen diario).
  • Nota di credito e Nota di debito.
  • Comprobante de retenciones (CRE).
  • Comprobante de percepciones (CPE).
  • Guía de remisión.
  • Recibo de Servicio Público.
  • Liquidaciones electrónicas de compra.
Autorità fiscale

Autorità fiscale

SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Obbligatorietà

Obbligatorietà

Con l'ingresso dell'ultimo gruppo di contribuenti nel 2022, tutte le società e i contribuenti sono obbligati a gestire le fatture in elettronico sia in emissione che in ricezione.

Procedure amministrative

Procedure amministrative

Processo di registrazione nel sistema SOL come emittente di fatture elettroniche e selezione di un PSE (Prestatario di Servizi Elettronici) e di un OSE (Operatore di Servizi Elettronici), figure essenziali nel processo di emissione, validazione e dichiarazione di una fattura elettronica.

Formato della fattura

Formato della fattura

Il formato standard utilizzato è XML, che utilizza il linguaggio UBL V2.1 (Universal Business Language) adottato dalla SUNAT. 

Firma elettronica

Firma elettronica

Viene effettuata attraverso la firma delegata per firmare le ricevute di pagamento elettroniche e, in questo modo, garantire l'integrità, la sicurezza e il non ripudio delle transazioni elettroniche.

Controllo fiscale

Controllo fiscale

La SUNAT ha regolamentato la figura dell'OSE (Operatore dei Servizi Elettronici) che registra, convalida e dichiara le fatture elettroniche alla SUNAT. Se il processo è corretto, l'OSE rilascia un certificato di ricezione (CDR).

Archiviazione

Archiviazione

I documenti elettronici devono essere conservati per 5 anni, comprese le notifiche di rifiuto emesse e ricevute dal contribuente, nonché i report giornalieri e gli avvisi di cancellazione.

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Piattaforma per l'emissione di fatture elettroniche dal tuo sistema ERP

1

Emissione di CPE

La piattaforma di comunicazione EDICOM automatizza l'estrazione dei dati necessari per generare la fattura elettronica, direttamente dal sistema ERP o contabile del cliente

2

Connessione con la SUNAT

Trasformazione dei dati nello schema di fattura elettronica adottato dalla SUNAT (UBL 2.1), compresi servizi specifici di firma digitale per garantirne l'integrità e l'autenticità. Il processo di dichiarazione online del comprobante di pagamento elettronico alla SUNAT è automatizzato

3

Convalida del CPE

L'OSE registra il CPE e lo convalida. Se tutto è corretto, emette una ricevuta di ricezione (CDR - Constancia De Recepción), che viene integrata con i dati della fattura nell'ERP dell'emittente

4

Invio ai destinatari

La piattaforma EDICOM automatizza le attività di invio dei CPE. Il nostro portale di invio e notifica elettronica Business Mail garantisce il 100% di tracciabilità nella consegna dei CPE ai destinatari

Domande frequenti sulla fattura elettronica in Peru

Queste domande sono tratte da quelle che ci vengono poste dai nostri clienti.

Si chiama “guía del transportista” perché è effettivamente il vettore logistico chi genera tale documento. All’azienda che vende invece corrisponde l’emissione della “guía de remisión del remitente”.

Per esempio: se io vendo e contratto a un operatore logistico per il trasporto, io como venditore genero la “guía de remisión del remitente” e l’operatore logistico deve emettere la sua “guía de remisión del transportista”.

La “guía del transportista” la deve produrre il trasportatore ed è in formato XML.

Si devono generare la fattura e la guía de remisión separatamente.

Quando si realizza la consultazione alla piattaforma di conformità della SUNAT tramite l’API REST (token) si ottiene un file in formato JSON che contiene le ricevute (comprobantes) XML validati dall’OSE.

Il destinatario della ricevuta non è obbligato a emettere la conformità espressa dato che, una volta trascorsi 8 giorni di calendario dalla ricezione del JSON, se il destinatario non emette un dissenso o una conformità espressa, CAVALI può emettere la conformità presunta, la quale chiude il ciclo di vita della ricevuta e permette alla fattura di poter circolare como titolo elettronico.

Uno dei cambiamenti più importanti è che la Guía de Remisión non sarà più convalidata dall'OSE ma direttamente dalla SUNAT.

No, al momento non è disponibile alcun ambiente di prova.

I contribuenti che utilizzano i seguenti SEE:

  • SEE – Del contribuente
  • SEE – Fatturatore
  • SEE – OSE

Le risposte possibili sono di due tipi: accettato e rifiutato; un CPE per essere valido deve per forza essere stato accettato.

La recente Risoluzione della Soprintendenza Nº 000003-2023/SUNAT apporta importanti modifiche alla normativa sull'emissione elettronica in relazione ai termini per l'invio delle fatture elettroniche in Perù.

La presente risoluzione ha lo scopo di stabilire un termine massimo per l'invio alla SUNAT o all'OSE, a seconda dei casi, della fattura elettronica, nonché della nota elettronica ad essa collegata, emessa attraverso il Sistema di Emissione Elettronica sviluppato a partire dai sistemi del contribuente (SEE – Del contribuente),  il SEE Fatturatore SUNAT (SEE - SFS) e il SEE - OSE, che risponda alla realtà operativa del maggior numero possibile di contribuenti, in modo da consentire loro di rispettare la normativa sull'emissione elettronica e, quindi, di evitare gli imprevisti fiscali che potrebbero essere generati dalla mancata osservanza di tale normativa.

A tal proposito, a partire dal 6 gennaio 2023, data di entrata in vigore della Risoluzione Nº 000003-2023/SUNAT, i contribuenti avranno a disposizione un massimo di tre giorni di calendario a partire dal giorno di calendario successivo a tale data per inviare le fatture elettroniche alla SUNAT o all'OSE. Una volta scaduto questo termine, ciò che non è stato inviato non sarà considerato una fattura elettronica o una nota elettronica, anche se è stato consegnato all'acquirente o all'utente.

Alla scadenza del suddetto termine, ciò che non è stato inviato non avrà lo status di fattura elettronica o nota elettronica, anche se è stato consegnato all'acquirente o all'utente.

a) Nel caso di SEE – Del Contribuente e SEE - SFS: ciò che viene inviato alla SUNAT non avrà lo status di fattura elettronica né di nota elettronica, anche se sono state consegnate all'acquirente o all'utente.

b) Nel caso del SEE - OSE, l’OSE non può effettuare la verifica materiale delle condizioni di emissione di ciò che ha ricevuto e, di conseguenza, ciò che riceve non avrà la qualità di una fattura elettronica o di una nota elettronica, anche se sono state consegnate all'acquirente o all'utente.

Le operazioni di affitto e subaffitto di beni immobili situati nel Paese, generate da soggetti sottoposti a reddito di terza categoria, richiedono obbligatoriamente l’emissione di fatture elettroniche e note elettroniche ad esse collegate.

Questo CPE deve essere rilasciato anche ai soggetti (consumatori finali) che devono sostenere le spese di affitto per la detrazione della 3 UIT, fornendo a tal fine il proprio numero di DNI (Documento Nazionale di Identità).

I contribuenti che rientrano nel Nuovo Sistema Unico Semplificato - NRUS, non sono obbligati a emettere le loro ricevute di pagamento in formato elettronico, ma possono volontariamente adoperare questo formato digitale.

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